La Legge sul diritto d’autore, n. 633/1941, stabilisce (art. 181 bis) che su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto (CD, cassette audio e video, CD Rom, DVD, ecc.) contenente suoni, voci o immagini in movimento che reca la fissazione di opere o di parti di opere protette dalla legge sul diritto d’autore (art. 1, primo comma, legge n.633/1941) destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro deve essere apposto un contrassegno.
Inoltre la Legge n. 248/2000, “Nuove norme di tutela del diritto d’autore”, che integra le norme preesistenti, sulla base anche dei nuovi sviluppi tecnologici, prevede che il contrassegno venga apposto “su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali” (software, CD-ROM e simili) e “su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento”, quindi CD, cassette musicali e video, DVD e così via. Inoltre, “sono compresi nella protezione i programmi per elaboratore in qualsiasi forma purché originali quali risultato di creazione intellettuale dell’autore”.
Il compito di applicare il contrassegno, cioè di “vidimare” i supporti è affidato alla SIAE.
Le modalità di rilascio e di utilizzo del contrassegno sono regolamentate dal DPCM 23 febbraio 2009, n.31 (GU n.80 del 6 aprile 2009).